Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo e rilascio della licenza di porto d'armi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

      «1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui all'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».

      2. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso difesa personale, nonché della licenza di porto di fucile per uso di caccia e ogni due anni dal rilascio medesimo, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al numero 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui siano riscontrati segni anche iniziali di disturbi psico-comportamentali la licenza è immediatamente revocata

 

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ovvero è prescritto il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio medico e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1».